STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ISODARCO APS”
Approvato, certificato e registrato in Roma il 6 maggio 2025. Repertorio del Dott. Massimo Saraceno, notaio in Roma, N. 25613/17046
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione denominata “ISODARCO APS” (International School on Disarmament and Research on Conflicts – Scuola internazionale per lo studio dei problemi del disarmo e dei conflitti).
L’acronimo APS è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all’iscrizione.
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
ARTICOLO 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero. La variazione di sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata
ARTICOLO 4 – FINALITÀ
L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza fini di lucro, dello scopo di alimentare l’interesse per i problemi tecnici e scientifici del disarmo e della pace con tutti i mezzi possibili (art. 5. lett. v del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117), secondo le modalità di cui al primo comma dell’art. 35 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
In particolare, organizza, partecipa o collabora a riunioni, seminari, conferenze e corsi di aggiornamento professionale e culturale, raccoglie documentazione e promuove e svolge ricerche su questi problemi. Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore svolge in via prevalente le attività contrassegnate dalle seguenti lettere di cui al medesimo art. 5:
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ
L’Associazione, quindi, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere in particolare:
- L’organizzazione di corsi residenziali finalizzati allo studio dei conflitti internazionali, della sicurezza internazionale e della stabilità del deterrente nucleare anche in vista dell’introduzione di nuove tecnologie;
- L’organizzazione o partecipazione a seminari, conferenze e gruppi di studio con le stesse finalità.
ARTICOLO 6 – ULTERIORE ATTIVITÀ
L’Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale e informale, organizzazione di iniziative, raccolta di sponsorizzazioni, partecipazione in altri enti del terzo settore e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. E potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle norme in vigore.
Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
L’Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
Tutte le attività saranno svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati che dovranno essere iscritti in un apposito registro, e ai quali potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate e che potranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ARTICOLO 8 – SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche d’ambo i sessi che accettino gli scopi stabiliti dallo Statuto.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto, come specificato dall’art. 35 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle quote associative.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.
Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o comunque a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello previsto dalla legge vigente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del registro medesimo, come previsto dall’art. 35, comma 1bis, del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne deciderà l’accoglimento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all’interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Sono vietate limitazioni di qualunque genere con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
La partecipazione sociale non può essere collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ARTICOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno uguali diritti e hanno il dovere di informarsi su tutte le attività e iniziative dell’Associazione.
Hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. Hanno, inoltre, l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dai soci sono di regola gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
La qualifica di socio si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine stabilito
- per dimissioni;
- per esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione. Perdono la qualità di socio, per esclusione, coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
ARTICOLO 12 – SOSTENITORI
Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitori, tutti coloro che, condividendone gli ideali, diano un contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle principali iniziative intraprese dall’Associazione.
ARTICOLO 13 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l’Organo di controllo (se esistente);
tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; la durata di tutte le cariche è di tre anni, con possibilità di rielezione.
ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino essere iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata tramite lettera, email o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con la pubblicazione sul sito internet almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Ogni associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.
L’Assemblea può essere svolta in modalità di videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell’adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e regolamenti proposti dall’organo direttivo;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida, se assunta a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.
ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall’Assemblea aventi un’anzianità associativa di almeno 3 (tre) anni, dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in modalità di videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell’adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci, e in particolare:
- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ove non nominati direttamente dall’assemblea;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il programma annuale di attività e documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone il progetto di bilancio di esercizio;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- valuta le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci.
Come specificato nel successivo art. 18, il Presidente può delegare parte dei suoi poteri a singoli consiglieri: in tal caso, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri si reputa generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.
I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è eventualmente attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, o non esistesse, indice entro 6 mesi elezioni suppletive dei membri da sostituire.
ARTICOLO 18 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ha l’uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio, e può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Spetta al Presidente aprire conti correnti presso banche ed uffici postali in Italia e operare su di essi, incassare somme da chiunque e rilasciare quietanza.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli immediatamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, gli stessi sono revocati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue competenze sono attribuite al Vicepresidente. Il Segretario collabora con il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio.
ARTICOLO 19 – TESORIERE – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE
La funzione di controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili è affidata al Tesoriere, nominato dall’assemblea, che resta in carica tre anni.
Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del sopra citato decreto, l’associazione sarà obbligata a nominare l’organo di controllo.
L’obbligo di permanenza dell’organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.
L’organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest’ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il sindaco unico o i componenti dell’organo di controllo collegiale sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’Assemblea dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo;
- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- potrà agire ai sensi dell’art. 2409 c.c. nei confronti dell’organo amministrativo.
Il sindaco unico o i componenti dell’organo di controllo possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
Al sindaco unico o ai componenti dell’organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell’espletamento dell’incarico.
L’assemblea può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell’organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l’attività svolta, determinandone l’ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c..
All’organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.
Il Revisore Legale è nominato dall’Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, e dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Può essere revocato con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea.
In tale qualità, il Revisore esprime al Consiglio direttivo il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.
Il Revisore effettua le ispezioni almeno una volta l’anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente, almeno due membri del Consiglio direttivo o l’Assemblea; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, preso la sede dell’Associazione.
Al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell’espletamento dell’incarico.
L’assemblea può prevedere che al revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l’attività svolta, determinandone l’ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c..
Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
L’obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell’organo di controllo.
La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all’interno della Associazione.
Qualora l’associazione abbia nominato un sindaco unico o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, essi rileveranno la figura e le funzioni del tesoriere.
Una volta cessato l’obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, l’associazione potrà ricostituire la figura del tesoriere.
ARTICOLO 20 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività sono costituite da:
- quote associative annuali;
- contributi da privati, imprese ed enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi o da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali, eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di cui al D. Lgvo 117/2017.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 21 – BILANCIO DI ESERCIZIO
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il progetto bilancio di esercizio, da sottoporre all’Assemblea entro il 31 maggio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, con l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell’Associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
L’associazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell’associazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet dell’associazione medesima l’elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell’Associazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le modalità ivi indicate.
ARTICOLO 22 – REGOLAMENTI
L’Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
ARTICOLO 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea come previsto dal presente Statuto.
ARTICOLO 24 – LIBRI SOCIALI
1. Sono libri sociali dell’Associazione:
- il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione;
- il libro dei lavoratori dipendenti o autonomi che prestino la propria attività lavorativa per l’associazione;
2. I libri di cui alle lettere a) e b), d) ed e) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Gli associati ed i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo ed all’eventuale organo di riferimento.
ARTICOLO 25 – CONFLITTO DI INTERESSI E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione possono essere devolute alla competenza di tre probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci, e comunque da persone professionalmente preparate, con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell’Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.
ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO – ESTINZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo richiesto ed espresso secondo le modalità ed i termini temporali di cui all’art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dall’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Nelle more dell’istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
ARTICOLO 28 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il Registro verrà istituto e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.89)
Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero venticinque pagine contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 25613/17046 del 6 maggio 2025 firmato a norma di legge.
Roma, via Alberico II° n.33 il giorno nove maggio duemilaventicinque
STATUTE OF THE ASSOCIATION ‘ISODARCO APS’
Uncertified English translation performed with the help of ChatGPT, DeepL, and Grammarly.
ARTICLE 1 – NAME
The Association named ‘ISODARCO APS’ (International School on Disarmament and Research on Conflicts – Scuola internazionale per lo studio dei problemi del disarmo e dei conflitti) is hereby established.
The acronym ‘APS’ may be used in dealings with third parties, in official documents, correspondence, and communications with the public only after the entity is registered in the RUNTS (National Single Register of the Third Sector) and shall become an integral part of the name solely after such registration.
The Association is established and organized as an Association for Social Promotion, under Article 35 et seq. of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017.
ARTICLE 2 – REGISTERED OFFICE
The Association’s registered office is located in the Municipality of Rome.
Secondary offices may be established or dissolved throughout the national territory or abroad by resolution of the General Assembly or the Board of Directors.
Any change of registered office resolved by the Board of Directors or the Ordinary Assembly of members does not constitute an amendment to the bylaws but must be communicated to the competent authorities.
ARTICLE 3 – DURATION
The duration of the Association is unlimited.
ARTICLE 4 – PURPOSES
The Association is established for the non-profit pursuit of promoting interest in the technical and scientific aspects of disarmament and peace through all possible means (Article 5, letter v of Legislative Decree No. 117/2017), in accordance with the modalities outlined in the first paragraph of Article 35 of said Decree.
In particular, it organizes, participates in, or collaborates on meetings, seminars, conferences, and professional and cultural training courses, gathers documentation, and promotes and conducts research on these issues. Under Article 5 of the Third Sector Code, it primarily carries out activities identified by the following letters of said Article 5:
g) university and postgraduate education;
h) scientific research of particular social interest;
i) organization and management of cultural, artistic, or recreational activities of social interest, including publishing activities aimed at promoting and disseminating culture, volunteer work, and activities of general interest;
v) promotion of the culture of legality, peace among peoples, nonviolence, and unarmed defense.
ARTICLE 5 – ACTIVITIES
In line with the above-mentioned general interest activities, the Association may, by way of example and not limitation, carry out in particular:
- the organization of residential courses aimed at the study of international conflicts, international security, and the stability of nuclear deterrence, including in the context of the development of new technologies;
- the organization or participation in seminars, conferences, and study groups with the same objectives.
ARTICLE 6 – ADDITIONAL ACTIVITIES
In pursuit of its goals, the Association may conduct awareness campaigns, engage with citizens and the community, implement projects, enter into agreements and contracts with public and private entities, produce publications and audiovisual materials, promote educational and informational initiatives, and engage in formal and informal educational activities. It may also organize events, seek sponsorships, collaborate with other third sector entities, and support the development of social enterprises.
The Association may also undertake secondary and instrumental activities of general interest, within the criteria and limits set forth by applicable law, and in particular in full compliance with Article 6 of Legislative Decree 117/2017 and its related implementing measures, including through the use of voluntary and unpaid resources. It may also conduct fundraising activities to support its general interest activities, in any form, including organized and continuous efforts, public solicitation, or through the provision or sale of goods or services of modest value, employing its own or third-party resources, such as volunteers and employees, in compliance with applicable regulations.
The Board of Directors shall document the secondary and instrumental nature of such activities in the mission report, or as a note to the cash accounting statement, or in the explanatory note to the financial statements.
ARTICLE 7 – OPERATIONAL METHODS
The Association may engage employees or use self-employed or other service providers, including its members, when deemed necessary for the execution of general interest activities and the achievement of its purposes.
The number of employed staff shall remain within the limits outlined in Article 36 of Legislative Decree 117/2017. All activities shall be primarily carried out through the voluntary work of its members, who must be registered in a dedicated volunteer register. Volunteers may only be reimbursed for actual and documented expenses and may be insured against accidents, illnesses related to volunteering activities, and third-party liability.
ARTICLE 8 – MEMBERS
All natural persons of any gender who accept the purposes outlined in the Bylaws may become members of the Association.
The Association excludes temporary participation in its activities. Therefore, as provided by Article 35 of Legislative Decree 117/2017, the transfer of membership fees, in any form, is prohibited.
Maintaining membership status is subject to the payment of the annual membership fee in the manner and within the time limits set by the Board of Directors.
The membership fee constitutes a mandatory periodic contribution to support the Association. It does not confer any ownership rights or entitlement to profits, is non-refundable, non-transferable, and non-revaluable, even in the event of death.
Once acquired, membership status is permanent and may be revoked only under the conditions outlined in these Bylaws.
The number of members must not be fewer than seven natural persons or such number as required by the laws in force from time to time.
If, after establishment, the number of members falls below the required minimum, it must be restored within one year. Failing this, the Association shall be removed from the National Single Register of the Third Sector unless it applies for registration in another section thereof, as provided in Article 35, paragraph 1-bis, of Legislative Decree 117/2017.
ARTICLE 9 – MEMBERSHIP ADMISSION PROCEDURE
Membership applications must be submitted to the Board of Directors, which shall decide on their acceptance. In the event of rejection, the Board must provide reasons for its decision and inform the applicant, who may, within sixty days of the rejection notice, request that the General Assembly rule on the application at its next meeting.
No limitations or discrimination of any kind are permitted in the admission process, particularly those related to economic conditions.
Membership rights may not, in any form, be tied to the ownership of financial shares or equity interests.
ARTICLE 10 – MEMBERS’ RIGHTS AND OBLIGATIONS
All members have equal rights and are expected to stay informed about the Association’s activities and initiatives.
They are entitled to participate and vote in general assemblies, be elected to governing bodies, contribute as agreed, and withdraw from the Association with a written notice at least eight days in advance. They are also obligated to comply with and ensure compliance with the Bylaws and any applicable regulations.
Members’ contributions are generally voluntary and unpaid, with only pre-authorized and documented expenses eligible for reimbursement by the Board of Directors or the President.
ARTICLE 11 – TERMINATION OF MEMBERSHIP
Membership status shall be terminated in the following cases:
- death of the member;
- failure to pay the membership fee within the prescribed deadline;
- resignation;
- exclusion.
Exclusion shall be resolved by the Board of Directors through a reasoned resolution, for reasons including non-payment, violation of the bylaws, or conduct contrary to the objectives of the Association. Such a decision must be communicated to the excluded member, who may file an appeal to the Assembly within thirty days from the notification, by means of registered letter or certified email (PEC) addressed to the President of the Association.
Exclusion also applies to members who commit repeated acts of misconduct or breach of the bylaws and/or internal regulations, or who, without adequate justification, become inactive for a prolonged period.
ARTICLE 12 – SUPPORTING MEMBERS
Any individual or entity sharing the Association’s values may become a supporting member by making a financial contribution in accordance with the terms set forth. Supporting members do not have voting rights and are not eligible for election however, they are entitled to be informed about the Association’s main initiatives
ARTICLE 13 – GOVERNING BODIES OF THE ASSOCIATION
The governing bodies of the Association are:
- the General Assembly of Members;
- the Board of Directors;
- the President and the Vice President;
- the Secretary;
- the Treasurer;
- the Supervisory Body (if appointed).
All offices are elective and unpaid. The term of office is three years, with the possibility of re-election.
ARTICLE 14 – GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS
The General Assembly is the sovereign body of the Association. It consists of all members who, on the date of the notice of the meeting, are recorded in the Members’ Register and have fulfilled their financial obligations. The Assembly is convened by the President at least once a year, within four months from the end of the fiscal year, to approve the financial statements (both final and provisional). It may also be convened whenever deemed necessary or upon a motivated request by at least one-fifth of the members. The acting President chairs the Assembly.
Notices shall be sent by letter, email, or other technological means to the addresses listed in the Members’ Register or published on the Association’s website at least eight days before the first meeting. The notice must include the agenda. A second meeting may be scheduled with the same notice. Each member has the right to vote and may be represented by another member through a written proxy. Each member may hold only one proxy.
Meetings may be held by videoconference provided that:
- the President can verify the identity and legitimacy of participants and the regular conduct of the meeting
- the minute-taker can adequately follow and document the proceedings;
- participants can engage in discussions and vote simultaneously on agenda items.
ARTICLE 15 – ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
Resolutions of the Ordinary Assembly shall be adopted by majority vote, with at least half of the members present. On a second call, resolutions are valid regardless of the number of attendees.
Directors may not vote on resolutions that affect their liability.
The Ordinary Assembly:
- appoints and removes members of the governing bodies;
- appoints and removes, if required, the Supervisory Body and the statutory auditor;
- approves the final financial statement;
- rules on the liability of governing body members and initiates liability actions;
- approves the internal regulations and the procedural rules proposed by the Board of Directors;
- decides on appeals regarding membership applications or exclusions;
- deliberates on all other matters assigned to it by law, the Articles of Association, or these Bylaws.
ARTICLE 16 – EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
Resolutions of the Extraordinary Assembly shall be adopted by majority vote, with at least half of the members present. On a second call, resolutions are valid with a majority vote, regardless of the number of attendees.
The Extraordinary Assembly:
- approves amendments to the Articles of Association or Bylaws;
- resolves on dissolution, transformation, merger, or demerger of the Association;
- deliberates on any other matters reserved to it by law, the Articles of Association, or the Bylaws.
ARTICLE 17 – BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors shall be composed of three (3) to five (5) members elected by the Assembly, who must have been members of the Association for at least three years. Directors serve a three-year term and are eligible for re-election.
Persons disqualified, declared bankrupt, or convicted of offenses resulting in disqualification from holding public office or managing roles may not serve and shall be removed if already appointed.
The Board is convened by the President whenever there are matters to be discussed or upon request by at least half of its members, with notice sent via email at least three days in advance.
Meetings are valid with the presence of a majority of directors and resolutions are adopted by an absolute majority of those present.
Meetings may be held at the registered office or any other location specified in the notice and may be conducted via videoconference provided that:
- the President can verify the identity and legitimacy of participants and the regular conduct of the meeting
- the minute-taker can adequately follow and document the proceedings;
- participants can engage in discussions and vote simultaneously on agenda items.
The Board of Directors is vested with the broadest powers of management: it carries out any executive act necessary for the implementation of the program of activities that is not reserved by law or by the Articles of this Bylaw to the competence of the Assembly, including but not limited to:
- electing among its members the President, Vice President, Secretary, and Treasurer (unless appointed directly by the Assembly);
- carrying out ordinary and extraordinary administration;
- preparing the annual activity plan and documenting any secondary or instrumental activities;
- preparing the draft financial statements;
- hiring personnel and defining roles and compensation;
- drafting internal regulations;
- evaluating membership applications;
- ratifying or rejecting urgent measures adopted by the President;
- deciding on member exclusions.
As provided in Article 18, the President may delegate powers to individual directors. Such delegated authority is considered general, and limitations are enforceable against third parties only if recorded in the National Single Register of the Third Sector or if the third parties were aware of such limitations.
Within thirty days of appointment, directors must request registration in the National Single Register of the Third Sector, including complete identification and indicating those vested with representation powers, specifying whether they are acting jointly or separately.
If one or more directors cease to serve permanently, replacements shall be selected from the list of unelected candidates. If this list is exhausted or does not exist, by-elections shall be held within six months.
ARTICLE 18 – PRESIDENT – VICE PRESIDENT – SECRETARY
The President is the legal representative of the Association, holds signature authority, and serves for the duration of the Board’s term.
The President may appoint attorneys for legal proceedings and may delegate specific powers to other directors or members. In the event of absence or incapacity, the Vice President or the most senior Director shall assume the President’s duties.
The President may open and operate bank and postal accounts in Italy, receive funds, and issue receipts.
In urgent circumstances, the President may adopt measures subject to immediate ratification by the Board. If the Board does not ratify, such measures are revoked.
In case of the absence or impediment of the President, his powers shall be vested in the Vice-President. The Secretary supports the President in executing Board resolutions.
ARTICLE 19 – TREASURER – SUPERVISORY BODY – EXTERNAL AUDITOR
The Treasurer, appointed by the Assembly and serving a three-year term, is responsible for regularly reviewing financial accounts, including cash, bank, receivables, payables, and recovering outstanding credits.
The Treasurer also performs formal tasks related to the collection and payment of expenses approved by the Board.
If, for two consecutive years, the Association exceeds at least two of the thresholds specified in Art. 30(2) (a), (b), and (c) of Legislative Decree 117/2017, or establishes earmarked assets under Art. 10 of said Decree, the appointment of a Supervisory Body becomes mandatory.
This obligation lapses if the thresholds are no longer exceeded for two consecutive years.
The Supervisory Body may be composed of a single auditor or a board of three full members and two alternates.
Members are elected by the Assembly, serve for three years, and may be re-elected.
At least one full member and one alternate must be chosen from among those qualified under Article 2397(2) of the Civil Code.
The Supervisory Body:
- oversees compliance with law, bylaws, and sound management on the economic and asset management of the Association, as well as on the adequacy of the organizational, administrative, and accounting structure of the Association and its actual functioning, including the application of Legislative Decree no. 231/2001;
- performs accounting control unless an external auditor is appointed;
- if applicable, performs statutory audit functions under Art. 31(1) of the Decree, provided its members are certified statutory auditors;
- if it performs the aforementioned auditing function, expresses its binding opinion to the President on the draft budget and final financial statements, possibly prepared in the form of the cash financial statement or the form of the social balance sheet referred to in Article 14 of Decree 117/2017, and performs quarterly cash audits;
- monitors the Association’s adherence to civic, solidarity, and social utility purposes;verifies that the social balance sheet, if the conditions for its mandatory drafting exist, has been prepared in accordance with the guidelines referred to in Article 14 of Decree 117/2017; the social balance sheet itself, in this case, will acknowledge the results of the monitoring carried out by the control body;
- may conduct inspections at any time and request information from the Board on the progress of social operations or certain affairs;
- may take action under Article 2409 of the Civil Code against the governing body.
The sole auditor or members of the supervisory body may attend Board meetings.
The sole auditor or members of the controlling body are entitled to reimbursement of expenses incurred and documented in the performance of their duties.
The Assembly may grant compensation determined equitably under Art. 1349 of the Civil Code.
Provisions under Art. 2399 of the Civil Code apply regarding disqualification and removal.
If the same thresholds under Art. 31(1) are exceeded, the Association must appoint a statutory auditor or audit firm, registered under the appropriate official registry.
The statutory auditor is appointed by the Assembly, serves a three-year term, may be re-elected, and may be removed with six months’ notice. The auditor provides binding opinions on budgets and financial statements and performs quarterly cash audits.
The Auditor may conduct inspections at least annually or as requested by the President, at least two members of the Board of Directors, or the Assembly; minutes of the inspections shall be drawn up and transcribed in a special book, kept at the Association’s registered office.
The Auditor is entitled to reimbursement of expenses incurred and documented in the performance of the assignment. The Assembly may provide that the Auditor is also entitled to an annual fee for his or her work, determining the amount with fair appreciation in accordance with Article 1349 of the Civil Code.
The Auditor may attend meetings of the Board of Directors. The auditor’s obligation to remain in office will cease if, for two consecutive fiscal years, the limits have not been exceeded, thereby restoring the auditor’s authority.
The position is incompatible with any other internal role within the Association.
If a statutory auditor or audit firm is appointed, their role supersedes that of the Treasurer. Upon expiration of the statutory audit obligation, the Treasurer’s role may be reinstated.
ARTICLE 20 – ASSETS
The assets of the Association consist of:
- real estate and movable property;
- stocks, bonds, and other securities;
- donations, bequests, and inheritances;
- other provisions and patrimonial assets.
The economic resources used for the pursuit of its activities are derived from:
- annual membership fees;
- contributions from private individuals, companies, and public entities;
- revenues from service provision or fundraising activities;
- asset revenues, inheritances, donations, and legacies;
- any other income permitted under Legislative Decree 117/2017.
All resources, including revenues and assets of any kind, must be used exclusively for statutory purposes and to pursue civic, solidarity, and social utility goals. The Association may not distribute, even indirectly, any profits, surpluses, funds, or reserves to founders, members, employees, collaborators, or members of a governing body, regardless of resignation or individual resolution of membership.
ARTICLE 21 – FINANCIAL STATEMENTS
The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
By March 31st of each year, the Board of Directors shall approve the draft financial statement, which shall be submitted to the General Assembly for final approval by May 31st.
The financial statement comprises the balance sheet, the income and expenditure report, which includes an indication of revenues and costs, and the mission report, which outlines the items in the financial statement and explains how the statutory purposes have been pursued.
The financial statement shall be drawn up in accordance with Article 13, paragraph 3, of Legislative Decree 117/2017.
If the Association’s total annual income, however denominated, is less than €220,000.00, the financial statement may be prepared using the cash-based financial reporting method.
The Association shall file its financial statement with the National Single Register of the Third Sector (RUNTS).
Suppose the Association’s total annual income exceeds €100,000.00, it must annually publish and update on its website the list of any compensation, remuneration, or payments of any kind made to members of the administrative and supervisory bodies, executives, and members.
If the Association’s annual income exceeds €1,000,000.00, a social report shall be prepared and filed with the RUNTS in accordance with Article 14 of Legislative Decree 117/2017 and its implementing rules.
ARTICLE 22 – INTERNAL REGULATIONS
The General Assembly, by ordinary majority and upon proposal of the Board of Directors, may adopt regulations governing the Association’s functioning.
ARTICLE 23 – AMENDMENTS TO THE STATUTE
Proposals for amendments to the Statute may be submitted to the General Assembly by any governing body or by at least five (5) members. The Assembly shall approve such amendments by the procedures provided by this Statute.
ARTICLE 24 – AMENDMENTS TO THE STATUTE
The Association shall maintain the following social books:
- the membership register, listing all members;
- the minutes book of General Assembly meetings, including minutes prepared by public deed;
- the minutes book of meetings of the Board of Directors, the supervisory body, and any other governing bodies;
- the volunteer register, listing individuals who engage in non-occasional volunteer activities for the Association;
- the register of employees and independent contractors who provide services to the Association.
The books referred to in points a), b), d), and e) shall be kept by the Board of Directors. The books referred to in point c) shall be maintained by the respective governing body.
The minutes of General Assembly and Board meetings must include the date, the agenda, a summary of discussions, and the outcomes of any votes.
Members and members of governing bodies shall have the right to examine the social books, upon written request to the Board of Directors or the relevant governing body.
ARTICLE 25 – AMENDMENTS TO THE STATUTE
Article 2475-ter of the Italian Civil Code shall apply in cases of conflict of interest involving members of the Board of Directors.
Members of the Board of Directors, general managers, members of the supervisory body, and legal auditors are liable toward the Association, its creditors, its founders, members, and third parties in accordance with Articles 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, and 2407 of the Italian Civil Code and Article 15 of Legislative Decree no. 39 of January 27, 2010, as applicable.
ARTICLE 26 – DISPUTES
Any disputes, including those regarding the interpretation of the Statute, arising between members, between members and the Association or its bodies, or among the Association’s governing bodies, may be submitted to a board of three arbitrators, preferably chosen from among the members and, in any case, professionally qualified individuals.
Each party in dispute shall appoint one arbitrator. The two designated arbitrators shall jointly appoint the third arbitrator, who will serve as chairperson. In the event of disagreement, the third arbitrator shall be appointed by the General Assembly convened specifically at the request of the two previously appointed arbitrators within 30 days.
The arbitrators shall decide in accordance with the principles of equity, without adhering to formal procedural requirements. Their decision shall be final and not subject to appeal. If the arbitrators are not appointed, the parties agree to submit the dispute to mediation as their primary recourse, and in accordance with Legislative Decree No. 28 of March 4, 2010, and in accordance with the regulations of the chosen mediation body, which must be based in Rome. The competent court for any legal proceedings shall be that of Rome.
ARTICLE 27 – DISSOLUTION AND LIQUIDATION
The General Assembly shall decide the dissolution of the Association, convened in extraordinary session, under Article 16 of this Statute.
In the event of dissolution or termination, the residual assets, once liabilities have been settled, shall be assigned—following the favorable opinion of the regional office of the RUNTS, as per Article 9 of Legislative Decree 117/2017 – to another Third Sector Entity identified by the Assembly and pursuing similar purposes or public benefit goals, unless otherwise required by law.
If the Assembly does not identify such an entity, the liquidator shall assign the assets to the “Fondazione Italia Sociale,” in accordance with Article 9, paragraph 1, of Legislative Decree 117/2017. Pending the establishment of the said Office, this opinion will eventually be expressed by the Ministry of Labor and Social Policy. Under no circumstances may assets, profits, or reserves be distributed to members.
ARTICLE 28 – FINAL PROVISION
For all matters not expressly provided for in this Statute, reference shall be made to the applicable legal provisions concerning Third Sector Entities, in particular Legislative Decree 117 of 2017, its implementing decrees, and any other relevant laws and regulations.
Provisions of this Statute that are subject to the establishment and functioning of the National Single Register of the Third Sector and/or the registration of the Association therein, or the adoption of implementing measures, shall become applicable and enforceable only upon the fulfillment of such conditions.

